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L'Assemblea straordinaria dell'associazione "Società Nautica Laguna-Associazione Sportiva Dilettantistica", riunita in data 13 febbraio 2011, in sede di seconda rituale convocazione, ha deliberato, in presenza del numero legale e della maggioranza prescritta dall'art. 21 c.c., la modifica dello Statuto sociale. Pertanto lo Statuto è ora il seguente:
ARTICOLO 1 - Costituzione della Società Si è costituita in Trieste addì 28.07.1977 l'Associazione dilettantistica "Società Nautica Laguna (S.N.L. a.s.d.)" .
ARTICOLO 2 - Sede La sede dell'Associazione è in Duino Aurisina (Trieste) Villaggio del Pescatore, n. 72
ARTICOLO 3 - Durata La durata dell'associazione è indeterminata.
ARTICOLO 4 -Scopi La Società non ha finalità di lucro, è apartitica, aconfessionale ed indipendente.Essa si propone di promuovere lo sviluppo della navigazione da diporto, l'attività velica, la pesca sportiva ed ogni altra attività connessa con gli sport nautici, nonché la cultura del mare e il rispetto per l’ambiente svolgendo altresì le attività previste dagli statuti delle Federazioni alle quali la S.N.L. a.s.d. aderisce Federazione Italiana Pesca Sportiva (F.P.S.), Federazione Italiana Vela (F.I.V.). L'Associazione, in relazione alla propria attività sportiva, accetta di conformarsi alle norme ed alle direttive del CONI nonché agli statuti ed ai regolamenti della F.I.V. che vengono a costituire parte integrante del presente statuto. L'Associazione si impegna a garantire il diritto di voto dei propri atleti tesserati e tecnici nell'ambito delle assemblee di settore federale. Fermo restando il disposto dei commi che precedono, l'Associazione potrà promuovere l'attività sportiva e ricreativa nei modi che riterrà più opportuni e svolgere essa stessa detta attività promuovendo e partecipando a regate e manifestazioni agonistiche in genere. Essa potrà svolgere attività di assistenza ed informazione a favore dei soci in tutti i settori comunque connessi con la nautica in genere ed organizzare corsi preparatori e scuole vela e di avviamento alla nautica. L'Associazione può collaborare con altri Enti, fornendo loro assistenza e senza diritto a compenso, per l'organizzazione di incontri, regate e quanto altro sopra previsto.
ARTICOLO 5 - SOCI Il numero dei soci è illimitato.Possono iscriversi all'Associazione e partecipare alla sua attività persone fisiche ed Enti o Associazioni, a condizione che siano apolitici, aconfessionali, apartitici, senza finalità di lucro e comunque interessati al problema della pratica, sviluppo e diffusione delle attività nautiche, sportive, ricreative, veliche e che accettino di partecipare alla vita sociale regolata dal presente statuto e dal Regolamento, obbligandosi a rispettarli in ogni sua parte.Il Consiglio Direttivo potrà nominare anche soci onorari, nel numero di 3 al massimo per la durata di ogni mandato, e creare comitati di onore in occasione di gare sportive.L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato.I Soci si distinguono nelle seguenti categorie:a-Ordinari -sono tali i soci che aderiscono con apposita domanda, secondo le modalità riportate dal Regolamento Interno. Sono ricompresi in detta categoria, a tutti gli effetti, i soci che costituirono originariamente la Società e che mantengono il diritto di fregiarsi del relativo appellativo ;b-Onorari -sono tali i soci che, per particolari meriti sportivi e/o sociali, vengono nominati dal C.D. ;c-Familiari -sono tali il coniuge, i parenti e gli affini sino al II grado, nonché il/la convivente stabile, dei soci ordinari che con richiesta avvallata dal predetto socio ordinario, chiedano di far parte dell'Associazione; d -allievi -sono tali i soci minorenni che partecipano alle attività di scuola vela ed a consimili iniziative propedeutiche promosse della Società.
ARTICOLO 6 - AMMISSIONE DEI SOCI ORDINARI, FAMILIARI E ALLIEVI. Chi intende diventare socio ordinario e/o familiare o allievo deve presentare domanda al Consiglio Direttivo secondo le modalità stabilite dal Regolamento Interno. Il Comitato Direttivo delibererà al riguardo con atto motivato e le relative delibere sono inappellabili. Al momento dell'ammissione, il socio dovrà pagare il canone Sociale e la quota di buona entrata relativa alla sua categoria e quant'altro deliberato dall'Assemblea entro 15 giorni correnti dalla comunicazione dell'avvenuto accoglimento della domanda.
ARTICOLO 7 - DIRITTI DEI SOCI. L'adesione all'Associazione comporta per tutti gli associati maggiori di età e in regola con il pagamento dei canoni e dei contributi sociali, il diritto di voto nell'Assemblea . Il diritto di essere liberamente eletto negli Organi Sociali spetta alle sole persone fisiche di maggiore età, scelte tra i soci ordinari. In particolare, tutti i soci hanno inoltre diritto a: Usufruire della Sede sociale nei limiti e nei modi disposti dal Regolamento Interno (R.I.); Usufruire delle imbarcazioni sociali nei limiti e nei modi disposti dal Regolamento Interno (R.I.); Presenziare alle Assemblee sociali; Partecipare alle attività sportive promosse dalla S.N.L.a.s.d.; I soci ordinari possono ottenere l'assegnazione di un ormeggio per l'imbarcazione o il natante di loro proprietà, nei limiti delle disponibilità degli ormeggi della S.N.L.a.s.d.l. e secondo le modalità previste dal Regolamento Gestione Posti Barca (R.G.P.B.). I soci hanno diritto di visionare indistintamente tutti gli atti ed i documenti strettamente connessi all’attività sociale. I soci potranno fare richiesta di visionare ed avere copia di specifici atti e documenti dell’associazione, inoltrando domanda diretta al CD, indicando le motivazioni a supporto della richiesta stessa. Il CD, entro 30 giorni dall’inoltro dell’istanza, ne valuterà la fondatezza anche con riguardo alla normativa di cui al D. Lgs 196/2003, acquisendo se del caso l’autorizzazione di terzi, ai quali la documentazione richiesta si riferisca. I costi – individuati con delibera del CD ad ogni inizio anno – rimarranno a carico del richiedente.
ARTICOLO 8 - DOVERI DEI SOCI Tutti i soci devono tenere nei confronti dell'Associazione, dei suoi Organi sociali e dei consociati, un comportamento improntato a collaborazione e disponibilità, con la sollecitudine e la franchezza tipica della gente di mare. In particolare i soci devono: Rispettare le norme statutarie, quelle del Regolamento Interno e le norme del Regolamento Gestione Posti Barca; Associarsi ad una delle Federazioni alle quali la S.N.L.a.s.d. è affiliata e rispettarne in toto i rispettivi statuti; Tenere una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sia in riferimento all'attività sociale e sia, in specie, in riferimento all'attività sportiva; Iscrivere la proprie imbarcazione nel registro della S.N.L.a.s.d. e battere il guidone sociale; Comunicare al Consiglio Direttivo le eventuali adesioni ad altre società nautiche entro 30 gg. dalla medesima adesione;
ARTICOLO 9 - SANZIONI DISCIPLINARI I soci che trasgrediscano ai loro doveri possono essere assoggettati, con delibera del C.D., alle seguenti sanzioni disciplinari: Ammonizione: essa sarà redatta per iscritto e comunica in via riservata al socio che si sia reso responsabile di lievi inosservanze dei suoi doveri. Sospensione dalle attività sociali e dalla frequentazione della sede: potrà avere una durata da 15 gg. a mesi 6 e sarà comunicata in via riservata al socio che sia colpevole di gravi inosservanze dei suoi doveri. Revoca del posto barca: sarà comminata al socio che abbia ceduto indebitamente a terzi l'utilizzo dell'ormeggio, ovvero che non abbia utilizzato il medesimo nel rispetto delle norme del Regolamento. Radiazione: verrà irrogata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio che con coscienza e volontà abbia danneggiato materialmente e/o moralmente l'Associazione, impossessandosi, manomettendo o distraendo i beni sociali, diffondendo notizie diffamatorie, fomentando dissidi o disordini fra i soci o abbia tenuto un comportamento incompatibile con le finalità e le direttive dell'Associazione e delle Federazioni alla quale la stessa aderisce. Il socio potrà impugnare innanzi al Collegio dei Probiviri la delibera di sospensione, di revoca del posto barca e di radiazione entro trenta (30) giorni dalla comunicazione del provvedimento. Il giudizio dei Probiviri sarà inappellabile.
ARTICOLO 10 - PERDITA DELLO STATUS DI SOCIO La qualità di socio si perde per decesso, per dimissioni, per espulsione per morosità nel pagamento della quota sociale e/o dei contributi stabiliti dall'Assemblea, per radiazione. Le dimissioni possono essere rassegnate dal socio in regola con il pagamento delle quote e dei contributi sociali per l'anno in corso mediante atto scritto da recapitarsi al Consiglio Direttivo. Nei confronti del socio dimissionario in mora, il Consiglio Direttivo darà corso alla procedura di espulsione di cui al seguente capoverso. L'espulsione per morosità dovrà esser deliberata dal Consiglio Direttivo decorso vanamente il termine ultimo fissato per il pagamento dei canoni e dei contributi sociali ai sensi del Regolamento Interno e, in ogni caso, trascorsi gg. 15 dalla costituzione in mora del socio da effettuarsi mediante lettera a.r. da parte del Tesoriere. Resta facoltà del Consiglio Direttivo di procedere al recupero coattivo dei crediti vantati dall'Associazione nei confronti del socio espulso. I soci espulsi non potranno richiedere una nuova ammissione. I soci sottoposti a procedimento penale dall'Autorità giudiziaria potranno, con provvedimento del Consiglio Direttivo, essere sospesi da ogni attività sociale fino all'esito del giudizio.
ARTICOLO 11 - CANONE SOCIALE I soci ordinari, i soci familiari e gli allievi sono tenuti al pagamento del canone sociale e degli altri contributi associativi siccome deliberato dall'Assemblea ordinaria e secondo le modalità e la tempistica stabilita dal Regolamento Interno (R.I.). Per motivate ragioni di bilancio e di salvaguardia del patrimonio sociale, è facoltà dell'Assemblea di deliberare contributi annuali straordinari a carico dei soci. La quota sociale e i contributi associativi formano parte del Fondo Comune del quale i singoli associati non possono chieder la divisione e non pretenderne la quota in caso di recesso, siccome previsto dall'art. 37 c.c.
ARTICOLO 12 -PATRIMONIO SOCIALE Il patrimonio sociale è costituito:a) da eventuali contributi volontari dei soci;b) dalle quote di ammissione;c) dalle quote annue determinate dall'assemblea dei Soci;d) da eventuali contributi da parte di enti pubblici e/o privati;e) da eventuali donazioni e lasciti;f) da beni mobili ed immobili che l'Associazione ritenesse opportuno acquistare per il raggiungimento degli scopi sociali;All'associazione è vietato distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e quelle ad esse direttamente connesse.I contributi ordinari sono dovuti per tutto l'anno sociale in corso qualunque sia il momento dell'avvenuta iscrizione da parte dei nuovi soci. Il socio dimissionario o che comunque cessi di far parte dell'associazione è tenuto al pagamento del contributo sociale per tutto l'anno sociale in corso.
ARTICOLO 13 -ESERCIZIO SOCIALE L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
ARTICOLO 14 -BILANCIO Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo procederà alla formazione del rendiconto economico e finanziario che dovrà essere redatto con criterio di assoluta trasparenza ed improntato ad oculata prudenza, sulla base dei principi civilistici di bilancio (conto profitti e perdite).Il rendiconto annuale dovrà essere sottoposto, assieme al bilancio preventivo, all'approvazione dell'Assemblea entro il 31marzo di ogni anno. Con il rendiconto consuntivo dovrà essere esposta all'approvazione dell'Assemblea la situazione patrimoniale.Sia il bilancio preventivo che il rendiconto consuntivo dovranno essere controfirmati dai revisori dei conti i quali dovranno unire la loro relazione. Il bilancio consuntivo, quello preventivo e la relazione dei revisori dovrà essere depositata in sede, a disposizione dei soci che vorranno prenderne visione, almeno 15 gg. prima della data fissata per l'assemblea ordinaria.
ARTICOLO 15 -ORGANI SOCIALI Sono Organi sociali della S.N.L.a.s.d. : L'Assemblea dei soci; Il Consiglio Direttivo; Il Presidente; Il Collegio dei Revisori; Il Collegio dei Probiviri; Il Comitato elettorale; Non possono candidarsi o comunque essere eletti negli organi sociali più di un componente di ciascun nucleo familiare convivente. Non possono, inoltre, candidarsi alle cariche di cui ai punti II usque VI i soci che siano portatori di interessi confliggenti, anche in via meramente potenziale, con quelli della S.N.L.a.s.d. Ove il conflitto di interessi dovesse sorgere successivamente all'assunzione della carica, il C.D. con propria deliberazione segnalerà la questione al Collegio dei Probiviri che, all'esito di apposita istruttoria, deciderà con provvedimento inappellabile l'eventuale decadenza dall'incarico. Tutti gli incarichi previsti negli organi sociale sono gratuiti.
ARTICOLO 16 -ASSEMBLEA L'Assemblea rappresenta la totalità dei soci: le sue delibere prese a norma del presente statuto vincolano tutti i soci.Hanno diritto di partecipare alle Assemblee sia ordinarie che straordinarie, con diritto di voto tutti i soci dell'Associazione di maggiore età.
ARTICOLO 17 -ASSEMBLEA ORDINARIA L'Assemblea ordinaria dei soci avrà luogo una volta all'anno entro e non oltre il 31 marzo per discutere e deliberare su: La relazione del Presidente sull'attività svolta; L'approvazione del rendiconto preventivo e consuntivo; L'approvazione del canone Sociale, della quota di buona entrata e degli altri contributi necessari all'attività sociale e gli eventuali contributi straordinari; La nomina delle cariche sociali allo scadere di ogni triennio; La discussione di tutti gli argomenti che saranno sottoposti alla sua approvazione secondo l'ordine del giorno predisposto su delibera del Consiglio Direttivo o su previa richiesta di almeno un decimo dei soci aventi diritto al voto.
ARTICOLO 18 -ASSEMBLEA STRAORDINARIA Le Assemblee Straordinarie possono essere convocate dal Presidente su delibera del Consiglio Direttivo, ogni qualvolta verrà ritenuto necessario; dovranno inoltre essere convocate dal Presidente entro quindici giorni dalla richiesta formulata con domanda scritta da almeno un quinto dei soci aventi diritto al voto.
ARTICOLO 19 -CONVOCAZIONE La convocazione dell'Assemblea tanto ordinaria che straordinaria sarà fatta a mezzo avviso contenente l'ordine del giorno, firmato dal Presidente o dal Vice Presidente, da inviarsi ai soci, a mezzo lettera semplice ovvero a mezzo email, almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza; l'avviso stesso sarà inoltre affisso presso la sede sociale almeno 15 gg. prima della data dell'adunanza.Nell'avviso dovrà essere indicata anche la eventuale seconda convocazione che potrà avere luogo trascorsa almeno un'ora dalla prima.
ARTICOLO 20 -VALIDITA' L'Assemblea tanto ordinaria che straordinaria sarà valida:a) in prima convocazione quando sia presente o rappresentata la metà più uno dei soci aventi diritto al voto;b) in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti aventi diritto al voto.La delibera per lo scioglimento dell'Associazione dovrà però essere presa in prima convocazione con la presenza di almeno i tre quinti dei soci aventi diritto a voto.
ARTICOLO 21 -DELIBERAZIONI Le delibere sono prese a maggioranza semplice dei voti dei soci presenti o rappresentati nell'Assemblea. Normalmente le votazioni si fanno per alzata di mano; le nomine delle cariche sociali saranno fatte per scheda segreta.Se avvengono votazioni per scheda segreta i membri del Comitato elettorale fungeranno da scrutatori.Hanno diritto di voto soltanto gli associati in regola con il pagamento dei canoni sociali che risultano regolarmente iscritti nel libro dei soci.In caso di malattia o di altro impedimento, i soci assenti potranno farsi rappresentare nell'Assemblea soltanto da altri soci mediante deleghe scritte. Ogni socio non potrà, comunque, rappresentare più di un socio delegante.
ARTICOLO 22 -PRESIDENZA L'Assemblea ordinaria e straordinaria è presieduta dal Presidente dell'Associazione ed in sua assenza dal Vice Presidente; in mancanza di questi dal Consigliere che vanti maggior anzianità sociale.Le deliberazioni devono constare da verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario e raccolto in apposito registro numerato e vidimato in ciascun foglio dal Presidente.
ARTICOLO 23 -CONSIGLIO DIRETTIVO L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da 11 soci maggiorenni eletti dall'Assemblea che durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Gli incarichi all'interno del Consiglio sono i seguenti: Presidente Segretario Tesoriere Direttore Sportivo Direttore Mare Responsabile Sede Direttore Tecnico Direttore Scuola Vela Responsabile Attività ricreative Responsabile relazioni esterne Responsabile beni mobili ed attrezzature L'assemblea indica tra i predetti 11 consiglieri la persona del Presidente con facoltà di indicare anche le residue cariche in seno al Consiglio, fermo restando il divieto di cumulo tra le stesse da parte dei consiglieri. In carenza di dette indicazioni, il Consiglio Direttivo, nella sua prima adunanza, procede alla distribuzione degli incarichi. Nella stessa prima adunanza, il Consiglio Direttivo nomina altresì la figura del Vicepresidente, che sarà scelto tra i consiglieri eletti. E' facoltà del Consiglio Direttivo di procedere a maggioranza e per gravi e motivate ragioni alla revoca e riassegnazione degli incarichi nel suo seno, con l'eccezione della carica di Presidente la cui attribuzione resta di esclusiva facoltà dell'Assemblea. Venendo a cessare dalla carica prima della scadenza del Consiglio uno o più componenti il Consiglio Direttivo, questi saranno sostituiti mediante cooptazione dei soci-candidati consiglieri che abbiano riportato il maggior numero dei voti da parte dell'Assemblea, indipendentemente dalle eventuali indicazioni di incarico. I membri così nominati resteranno in carica per tutto il tempo residuo di durata del Consiglio. Se non fosse possibile reintegrare il Consiglio per carenza di soci-candidati, deve essere convocata l'Assemblea dei soci perché provveda all'integrazione del Consiglio medesimo. Qualora venga a mancare la figura del Presidente, deve essere convocata l'Assemblea dei soci perché provveda alla nomina del nuovo Presidente ed all'eventuale integrazione del Consiglio medesimo. Nelle more, i poteri del Presidente saranno esercitati dal Vicepresidente (art. 26 u.c.). E' fatto divieto agli amministratori di ricoprire cariche analoghe in altre società o associazioni sportive dilettantistiche, secondo il disposto di cui all'art. 90, Legge 289/2002 e succ. modificazioni di cui alla legge 128/2004. Nel caso un consigliere per intervenuti motivi personali e/o lavorativi non possa più garantire la propria presenza, senza giustificato motivo, alle sedute del C.D. né svolgere gli incarichi per cui è stato eletto, o un assenza programmata ( di tre sedute) non sia compatibile con le esigenze della Società, decadrà dalla carica automaticamente, la carica andrà automaticamente al socio/candidato che nelle ultime elezioni abbia ricevuto più voti come previsto dall’art. 23 del vigente Statuto.
ARTICOLO 24 -ADUNANZE DEL C.D. Le adunanze del Consiglio Direttivo verranno indette dal Presidente o in sua assenza dal Vice Presidente ogni qualvolta lo ritenga opportuno e non meno di tre volte l'anno o su domanda della maggioranza dei consiglieri.L'avviso di convocazione contenente l'ordine del giorno dovrà essere comunicato almeno tre giorni prima di quello fissato per l'adunanza.Le adunanze saranno valide in prima convocazione purché sia presente almeno la metà più uno dei membri.Le adunanze saranno valide in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.Delle adunanze del Consiglio Direttivo sarà redatto, a cura del Segretario e sotto la direzione del Presidente, succinto verbale che verrà riportato sull'apposito registro previo sottoscrizione dei medesimi.
ARTICOLO 25 -POTERI DEL C.D. Al Consiglio Direttivo spettano i più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione eccetto la stipula di mutui o di contratti aventi oggetto diritti reali che dovranno previamente essere autorizzati dall'Assemblea. Il Consiglio Direttivo potrà nominare tra tutti gli associati un Comitato Tecnico per la realizzazione delle singole iniziative determinandone le funzioni. E' facoltà del Consiglio Direttivo di procedere nel corso del suo mandato alla nomina di tre soci onorari, individuati tra persone che per impegno, liberalità o solidarietà si siano resi particolarmente meritevoli in relazione alle finalità perseguite dall'Associazione. Le delibere del Consiglio Direttivo saranno prese a maggioranza dei voti.Le votazioni sono palesi o a scheda segreta. A parità di voti, nelle votazioni palesi, prevale il voto del Presidente, nelle segrete la parità comporta reiezione della proposta.
ARTICOLO 26 -ATTRIBUZIONI DEL PRESIDENTE Il Presidente rappresenta l'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, previa delibera del C.D., convoca e presiede le riunioni del C.D., sottoscrive i bilanci preventivi e consuntivi e tutti i documenti ufficiali della S.N.L.a.s.d. e può delegare, previo delibera del C.D., altri consiglieri per lo svolgimento di singole funzioni relative ai vari incarichi. Egli presiede le Assemblee dei soci e sottoscrive la relazione dell'attività svolta durante l'anno. In assenza del Presidente, tutte le di lui mansioni spettano al Vice Presidente.
ARTICOLO 27 -ATTRIBUZIONI DEL SEGRETARIO Il Segretario sovrintende al personale dipendente amministrativo, provvede al disbrigo della corrispondenza e alla tenuta ed alla conservazione dei libri sociali e del registro protocollo, compila i verbali del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, compila e tiene aggiornato lo schedario dei soci, predispone, su indicazione del Presidente l'ordine del giorno per le adunanze del C.D. e dell'Assemblea dei Soci.
ARTICOLO 28 -ATTRIBUZIONI DEL TESORIERE Il Tesoriere provvede al pagamento delle spese ed alle riscossioni delle entrate siccome deliberato dal C.D. e previa autorizzazioni del Presidente. Procede alla redazione della bozza del conto preventivo e del conto consuntivo da sottoporre al vaglio dell'Assemblea, previa delibera ed assunzione di responsabilità da parte del C.D..E' responsabile della cassa e depositerà le eccedenze su libretto depositato presso l'istituto di credito designato dal Consiglio stesso. Vigila sul regolare pagamento dei contributi e dei canoni sociali e provvede a costituire in mora i soci inadempienti ai sensi dell'art. 10, comma, III del presente Statuto.
ARTICOLO 29 -COMPOSIZIONE DE COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI Il Collegio dei Revisori dei Conti si compone di tre membri effettivi e due membri supplenti, eletti dall'Assemblea fra i soci che vantino, ove possibile, esperienze nel campo contabile-amministrativo. I Revisori dei Conti durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Alla prima adunanza, il Collegio elegge tra i membri effettivi la figura del Presidente. Il Collegio delibera a maggioranza e delle decisioni viene redatto verbale sull'apposito registro. In caso di morte, di rinunzia o di decadenza di un revisore, subentrano i supplenti in ordine di numero di preferenze riportate nell'Assembla dei soci. I nuovi nominati scadono con quelli in carica. Se con i revisori supplenti non si completa il Collegio, deve essere convocata l'Assemblea dei soci perché provveda all'integrazione del Collegio medesimo.
ARTICOLO 30 -ATTRIBUZIONI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI Il Collegio deve controllare l'amministrazione dell'Associazione, vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto ed accertare la regolare tenuta della contabilità, della corrispondenza delle spese nei limiti previsti dal bilancio preventivo e della regolarità del bilancio consuntivo. I revisori devono procedere con frequenza almeno trimestrale ad una verifica di cassa e possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo. Essi possono partecipare alle adunanze del C.D. e svolgere osservazioni sulle questioni trattate. Essi formulano un parere consultivo e non vincolante in ordine ai deliberati assunti dal C.D. che comportino impegni di spesa per il Bilancio dell'Associazione e che dovrà esser riportato in calce ad ognuno dei medesimi deliberati.
ARTICOLO 31 -COMPOSIZIONE DEL COLLEGIO DEI PROBIVIRI Il Collegio dei Probiviri si compone di tre membri effettivi e due membri supplenti, eletti dall'Assemblea fra i soci scelti, ove possibile, tra soggetti che vantino esperienze in campo giuridico o sociale. I Probiviri durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Alla prima adunanza, il Collegio elegge tra i membri effettivi la figura del Presidente. Il Collegio delibera a maggioranza e delle decisioni viene redatto verbale sull'apposito registro . In caso di morte, di rinunzia o di decadenza di un Proboviro, subentrano i supplenti in ordine di numero di preferenze riportate nell'Assembla dei soci. I nuovi nominati scadono con quelli in carica. Se con i probiviri supplenti non si completa il Collegio, deve essere convocata l'Assemblea dei soci perché provveda all'integrazione del Collegio medesimo.
ARTICOLO 32 -ATTRIBUZIONI DEL COLLEGIO DEI PROBIVIRI Il Collegio dei Probiviri dovrà dirimere le eventuali controversie che sorgessero fra i soci per affari inerenti all'Associazione. Sono competenti per decidere in merito alla legittimità delle sanzioni disciplinari irrogate dal C.D. ed hanno competenza esclusiva in merito alle violazioni disciplinari di singoli membri del C.D. In tal caso la procedura avrà corso su previa delibera e segnalazione da parte del C.D. Sono, inoltre, competenti per le questioni relative ai conflitti d'interesse ex art. 15, comma III e art. 34, comma III del presente Statuto. Essi deliberano e giudicano quali arbitri, amichevoli compositori. I soci e l'Associazione sono quindi obbligati a rimettere alle decisioni dei Probiviri la risoluzione di tutte le controversie insorte circa l'interpretazione del presente statuto o derivate dall'interpretazione delle deliberazione dell'Assemblea o del Consiglio Direttivo.
ARTICOLO 32 bis –ARBITRATO Qualora le decisioni del Collegio dei Probiviri emesse ex art. 32 del presente Statuto non siano accettate da una delle parti, tutte le controversie, comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari ed all’esclusione degli associati dalla compagine sociale, o al diniego del diritto di accesso, insorgenti tra gli associati ovvero tra gli associati e la Società nautica Laguna che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto associativo, nonché le controversie promosse dai membri del Consiglio Direttivo, dai Revisori ovvero nei loro confronti, saranno devolute alla cognizione di arbitro unico iscritto nell'Albo degli avvocati di Trieste che dovrà essere nominato dal Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Trieste su richiesta della parte più diligente, entro quindici giorni dal deposito della stessa. Qualora il predetto Presidente non vi provveda, la nomina dovrà essere richiesta al Presidente del Tribunale di Trieste. La sede dell'arbitrato viene stabilita in Trieste, presso lo studio professionale dell’arbitro designando.L'arbitro agirà con obiettività ed indipendenza attenendosi alle seguenti disposizioni:
a) il lodo dovrà essere pronunciato nel termine di 45 giorni dall’accettazione dell’incarico;
b) l'arbitro dovrà assumere tutti i mezzi di prova che riterrà necessari per la decisione della controversia;
c) l'arbitro potrà regolare lo svolgimento del processo nel modo che riterrà più opportuno. Egli comunque dovrà assegnare alle parti i termini per presentare documenti e memorie, e per esporre le loro repliche;
d) l'arbitro potrà decidere, purché la legge non lo vieti, secondo equità;
e) l'arbitro porrà a carico della parte soccombente gli oneri della procedura arbitrale, salvo che egli non ritenga per giustificate ragioni di compensare in tutto o in parte gli oneri tra i contendenti; in tal caso, fatta salva la solidarietà fra le parti nei suoi confronti, egli pronuncerà ordinanza con la quale porrà a carico delle suddette la quota degli onorari dovuta.
f) tutte le spese, comprese quelle di registrazione saranno anticipate in eguale misura dalle due parti, salvo il diritto della parte vittoriosa ad ottenerne il rimborso da quella soccombente.
La presente clausola compromissoria sarà vincolante per la società e per tutti gli associati, inclusi coloro la cui qualità di associato fosse oggetto della controversia nonché nei confronti degli membri del Consiglio Direttivo, dei liquidatori e Revisori dal momento dell'accettazione dell'incarico.Le modifiche dell'atto costitutivo che sopprimono la presente clausola compromissoria dovranno essere approvate da un numero di associati che sia almeno pari alla metà più uno degli associati, in regola con il pagamento dei canoni sociali; tale numero dovrà essere computato con riferimento alla data della comunicazione di convocazione dell’assemblea nella quale la modifica sarà oggetto di votazione. In tal caso gli associati assenti o dissenzienti potranno, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso.Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni di legge in materia di arbitrato rituale con particolare riguardo a quanto dispongono gli artt. 34, 35 e 36 D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, che in ogni caso avranno valore patrizio fra le parti.
ARTICOLO 33 -COMPOSIZIONE DEL COMITATO ELETTORALE Il Comitato elettorale si compone di tre membri effettivi e due membri supplenti, eletti dall'Assemblea fra i soci. Essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Alla prima adunanza, il Comitato elegge tra i membri effettivi la figura del Presidente. Il Comitato delibera a maggioranza. In caso di morte, di rinunzia o di decadenza di un membro, subentrano i supplenti in ordine di numero di preferenze riportate nell'Assembla dei soci. I nuovi nominati scadono con quelli in carica. Se con i supplenti non si completa il Comitato, deve essere convocata l'Assemblea dei soci perché provveda all'integrazione del Comitato medesimo.
ARTICOLO 34 -COMPITI DEL COMITATO ELETTORALE Il Comitato Elettorale provvede a predisporre le liste dei candidati da presentare all'Assemblea dei soci, secondo le modalità ed i tempi fissati dal Regolamento. E' compito del Comitato vigilare che i candidati non siano portatori di interessi configgenti con quelli della società ex art. 15, comma II, dello statuto. In caso di contestazione, la questione sarà immediatamente devoluta al Collegio dei Probiviri che deciderà con provvedimento inappellabile. I membri del Comitato elettorale fungono da scrutatori nelle votazioni a scheda segreta dell'Assemblea dei soci.
ARTICOLO 35 -SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE Lo scioglimento dell'Associazione dovrà essere deliberato da apposita Assemblea Straordinaria con la maggioranza stabilita dall'articolo 20, comma II. L'Assemblea nominerà uno o più liquidatori scelti anche fra i non soci, determinandone i poteri. Qualsiasi sia la causa di scioglimento il patrimonio sociale dovrà essere devoluto ad altra associazione con finalità sportiva analoga, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
ARTICOLO 36 -DISPOSIZIONI GENERALI Per quanto non previsto nel presente statuto, valgono le disposizioni di legge in materia di associazioni non riconosciute.
ARTICOLO 37 -REGOLAMENTI Il Consiglio Direttivo predisporrà i regolamenti di esecuzione del presente Statuto (Regolamento Interno Regolamento Posti barca) , che verranno sottoposti per l'approvazione all'Assemblea ordinaria dei soci. In caso di motivata urgenza, resterà facoltà del C.D. apportare modifiche ai predetti regolamenti che dovranno esser portate per la ratifica alla prima Assemblea dei soci.
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI -I nuovi regolamenti di esecuzione di cui all'art. 37 dello Statuto, dovranno essere affissi all'Albo sociale ed inoltrati ai soci entro 15 gg. dalla loro approvazione da parte del Consiglio Direttivo. II -A decorrere dal quindicesimo giorno seguente all'affissione, il Consiglio Direttivo potrà applicare, in via interinale, i nuovi regolamenti di esecuzione. III - Nell'applicazione dei nuovi regolamenti, resteranno comunque salve le posizioni di maggior favore già acquisite dai soci in base all'applicazione dello Statuto e dei Regolamenti decaduti. IV -I regolamenti esecutivi verranno comunque sottoposti, per l'approvazione e la relativa ratifica, al vaglio della prima Assemblea dei soci successiva alla data di affissione.
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